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Oggi è possibile bloccare il pignoramento se non sono state rispettate le normative previste a tutela del consumatore sia dal punto di vista informativo che negoziale, con la possibilità di rilevare l’abusività delle clausole contrattuali fino alla vendita dell’immobile anche in caso di decreti ingiuntivi definitivi e non opposti: quindi il soggetto pignorato può oggi nuovamente opporsi alla procedura anche se, in precedenza, non lo ha fatto e ha fatto scadere tutti i termini.
La suprema Corte di Cassazione infatti con la sentenza n. 9479/2023 del 6 aprile 2023, recependo la giurisprudenza Europea prevista a difesa dei consumatori, ha introdotto una grande novità nel sistema giuridico italiano: il decreto ingiuntivo non opposto può essere riesaminato, limitatamente alla sussistenza di clausole contrattuali abusive per il consumatore, non rilevate d’ufficio dal Giudice del monitorio ovvero per omessa motivazione sul punto.
Quindi nel caso di un contratto bancario (una fideiussione, un mutuo etc) il debitore che in precedenza non abbia presentato opposizione contro un decreto ingiuntivo può opporsi ancora a pignoramento già in corso e salvare la sua casa quando sussistono questi presupposti:
- il debitore deve essere un consumatore;
- il contratto deve contenere almeno una clausola vessatoria;
- l’immobile non deve essere ancora aggiudicato o assegnato.
Negli ultimi mesi gradualmente la Giurisprudenza di Merito si sta uniformando all’orientamento della Corte di Giustizia Europea adeguandosi ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 9479/23 e quindi i Tribunali, su ricorso del soggetto pignorato, stanno bloccando le aste in corso quando il pignoramento immobiliare risulta fondato su un decreto ingiuntivo non opposto emesso contro il consumatore senza controllo sull’eventuale abusività delle clausole contrattuali.