Una vota determinato il valore dell’azienda e raggiunto l’accordo tra le due parti, sarà necessario stipulare l’atto di cessione, il quale dovrà necessariamente essere redatto in forma scritta; che venga redatto in pubblico o mediate scrittura privata e poi autenticata all’atto di acquisizione, dovrà essere inscritto al registro delle imprese entro i trenta giorni dalla data della stipulazione.
A seguito della cessione esistono inoltre delle conseguenze riguardanti le due parti, come ad esempio il divieto di concorrenza che impone al venditore di astenersi dall’aprire una nuova attività commerciale che possa mettersi in concorrenza con l’azienda da lui ceduta.
La successione dei contratti, ovvero un accordo che permette all’acquirente di subentrare nei contratti di lavoro già stipulati dall’azienda prima della cessione, permette all’azienda acquistata di mantenere le relazioni commerciali già concordate e praticate prima della cessione. Da questi vengono esclusi soltanto i contratti di carattere strettamente personale con il venditore.
Un’ultima conseguenza è quella che riguarda la cessione dei debiti e dei crediti dell’azienda, ciò significa che insieme all’attività commerciale l’acquirente rileva gli eventuali debiti e crediti di questa, assumendone la responsabilità nel saldo e nella riscossione.