
Per Privati
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Cerchi un avvocato per scrivere o rivedere un contratto commerciale?
Il servizio è dedicato a tutti gli imprenditori che, nel quotidiano esercizio dell’attività aziendale in Italia e nel mondo, avvertono il bisogno dell’assistenza e della consulenza di un avvocato nella redazione di una qualsiasi tipologia di contratto commerciale (quali ad esempio fornitura, subfornitura, agenzia, distribuzione, cessione di know how o licensing, compravendita, joint venture, transazione, opzione, prelazione, appalto, contratti bancari, contratti di garanzia e fideiussione) o che hanno l’esigenza di far revisionare, controllare e/o modificare la bozza di un contratto che si è in procinto di firmare.
Contratto commerciale – fino a 26.000€
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Tariffa media di mercato 945,00 €
Richiedi questo servizio se hai bisogno dell’intervento di un avvocato per la redazione o la revisione di un contratto commerciale come il contratto di agenzia, di distribuzione, joint venture, appalto o transazione.
*Tariffa minima ricavata da Parametri Forensi Attività Stragiudiziale ex Artt. 1-3 e 18-27, DM 55/2014, prendendo come riferimento lo scaglione di valore della pratica da 5.201€ a 26.000€.
Cosa comprende il servizio
Dopo un primo contatto telefonico o via e-mail per la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari, l’avvocato specializzato si occuperà di redigere il contratto di compravendita o il contratto preliminare di compravendita entro 7 giorni lavorativi. Il contratto verrà consegnato via e-mail e/o su appuntamento in base a quanto concordato preventivamente.
Contratto commerciale – da 26.000€ a 52.000€
L’offerta Outlet Legale 229,00 € *
Tariffa media di mercato 1.148,00 €
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*Tariffa minima ricavata da Parametri Forensi Attività Stragiudiziale ex Artt. 1-3 e 18-27, DM 55/2014, prendendo come riferimento lo scaglione di valore della pratica da 26.001€ a 52.000€.
Cosa comprende il servizio
Dopo un primo contatto telefonico o via e-mail per la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari, l’avvocato specializzato si occuperà di redigere il contratto di compravendita o il contratto preliminare di compravendita entro 7 giorni lavorativi. Il contratto verrà consegnato via e-mail e/o su appuntamento in base a quanto concordato preventivamente.
Contratto commerciale – da 52.001€ a 260.000€
L’offerta Outlet Legale 329,00 € *
Tariffa media di mercato 2.160,00 €
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*Tariffa minima ricavata da Parametri Forensi Attività Stragiudiziale ex Artt. 1-3 e 18-27, DM 55/2014, prendendo come riferimento lo scaglione di valore della pratica da 52.001€ a 260.000€.
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Contratto commerciale – da 260.001€ a 520.000€
L’offerta Outlet Legale 479,00 € *
Tariffa media di mercato 2.935,00
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Preliminare, opzione, prelazione di vendita – fino a 26.000 €
Tariffa media di mercato 179,00 € *
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Preliminare, opzione, prelazione di vendita – da 26.001 € a 260.000 €
Tariffa media di mercato 329,00 € *
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Preliminare, opzione, prelazione di vendita – da 260.001 €
Tariffa media di mercato 479,00 € *
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*Tariffa minima ricavata da Parametri Forensi Attività Stragiudiziale ex Artt. 1-3 e 18-27, Dm 55/2014, prendendo come riferimento lo scaglione di valore della pratica da 260.001€ a 520.000€
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Domande frequenti
È il contratto che si instaura quando una parte (agente) assume in modo stabile l’incarico di promuovere – per conto dell’altra parte (preponente) e verso retribuzione – la conclusione di contratti in una determinata zona.
L’agente svolge le attività di ricerca di potenziali clienti e di pubblicizzazione dei prodotto e, in base al contratto di agenzia, promuove la conclusione di contratti per conto del preponente. L’agente può promuovere qualsiasi tipologia di contratto, dalla compravendita alla locazione, al contratto d’appalto ecc., e può concluderli solo se munito del potere di rappresentanza.
L’agente deve rispettare determinati requisiti:
- Stabilità: deve attivarsi in modo continuativo per eseguire il contratto
- Ambito di attività: l’attività dell’agente è delimitata in senso geografico e in relazione ai soggetti da contattare, individuati per nome o categorie
- Sopportazione delle spese per eseguire il contratto: in questo caso può essere concordato un rimborso spese parziale o forfettario; il compenso è costituito di solito dalla provvigione (percentuale calcolata sul valore del contratto concluso).
- Divieto di riscossione: l’agente non può riscuotere i crediti del preponente, a meno che non vi sia un contratto che gli permette di svolgere anche tale mansione
- Esclusiva: il preponente non può avvalersi di più agenti della stessa zona per lo stesso ramo di attività; l’agente non può gestire nella stessa zona e per lo stesso tipo di attività gli affari di più imprese concorrenti tra loro.
L’agente in esclusiva può assumere altri incarichi purché essi non siano concorrenza con quelli oggetti del contratto di agenzia in esclusiva. L’agente monomandatario, invece, non può accettare altri incarichi, anche per conto di preponenti diversi e non concorrenti tra loro .
Se il preponente viola l’esclusiva, l’agente ha il diritto di ottenere comunque la provvigione per i contratti conclusi senza il suo intervento; nel caso in cui tali violazioni siano reiterate, l’agente può decidere di recedere il contratto per giusta causa. Se è l’agente a violare l’esclusiva, invece, il preponente può recedere il contratto per giusta causa.
Questo contratto commerciale non è soggetto a una espressa regolamentazione legislativa in quanto si tratta di una categoria che comprende varie tipologie di contratti le quali, a loro volta, si rifanno a diversi modelli contrattuali. Il tipo di contratto di distribuzione di differenzia a seconda del grado di integrazione del distributore nel sistema predisposto dal fornitore: vi sono contratti di distribuzione in cui il fornitore non dispone dei diritti per potere incidere in modo significativo sull’attività commerciale del distributore; vi sono però anche contratti – come nel caso del franchising – in cui il distributore è legato in maniera inscindibile al fornitore.
Nella fase di redazione del contratto di distribuzione, le parti devono comportarsi in buona fede e agire in modo da preservare gli interessi dell’altra. In ogni caso, per la stipula e la redazione del contratto di distribuzione, è consigliabile avvalersi della consulenza di un legale competente. Acquista questo servizio di Outlet Legale per ricevere consulenza e assistenza dedicata e risparmiare fino al 70% rispetto ai prezzi medi di mercato.
Bilaterale o unilaterale, questa clausola obbliga il distributore a non vendere prodotti concorrenti nella zona né a produrre in proprio per la vendita (esclusiva a favore del fornitore) oppure vieta al fornitore di vendere ad altri della stessa zona prodotti concorrenziali (esclusiva a favore del distributore).
In questo caso le parti non possono recedere il contratto, a meno che non sia stato regolamentato diversamente in fase di accordo e dando un congruo preavviso. È consentita solo la risoluzione del contratto in caso di inadempimento grave.
Se non obbligato a fornire il distributore, il fornitore non è tenuto a evadere le singole richieste. Tuttavia un rifiuto ingiustificato potrebbe essere in contrasto con l’obbligo di eseguire il contratto in buona fede. Il distributore non ha alcuna responsabilità se non promuove le vendite qualora il fornitore non consegni tempestivamente i prodotti ordinati.
Se, in merito al contratto di distribuzione, viene stipulato il patto di non concorrenza, esso regolerà l’attività del distributore dopo la cessazione del rapporto, negandogli la possibilità di vedere i prodotti ancora in suo possesso.
Sì, il fornitore può imporre il prezzo al distributore purché lo faccia senza contrastare la libertà di scelta del consumatore.
Le imprese orientate all’internazionalizzazione possono considerare la possibilità di creare alleanze con altre imprese che si trovano nel luogo di esecuzione dell’opera, oppure con imprese che dispongono di una tecnologia che la prima non possiede. Oppure le imprese concorrenti possono decidere di gestire insieme una fase specifica della produzione così da porsi in modo più competitivo sul mercato. In tutti questi casi le aziende stipulano un contratto di joint venture e sanciscono la collaborazione tra di loro. La joint venture è uno strumento atipico e permette ai partner di definire i reciproci diritti e doveri in base alla normative della nazione in cui opereranno.
L’unione e la collaborazione tra imprese può limitare l’autonomia decisione (ogni decisione deve essere pienamente condivisa da tutti). Tuttavia, il contratto di joint venture permette di ridurre le tempistiche di realizzazione e dividere costi e rischi.
Prima della costituzione della joint venture vanno fatte alcune valutazioni preliminari e di fondamentale importanza:
- In base agli obiettivi strategici che si vogliono raggiungere e in un’ottica di crescita aziendale e societaria, si prende la decisione di avviare la cooperazione tra imprese
- Si sceglie il partner che, grazie al suo know how, possa apportare un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati i modo che tutti i venturers traggano beneficio in proporzione ai propri investimenti
- Le parti conducono delle negoziazioni e giungono a delle decisioni in base alle quali vengono redatti documenti preliminari (per es. lettere d’intenti)
- Si verificano le condizioni di mercato: costo forza lavoro, normative (industriale, fiscale, doganale e applicabile agli investimenti stranieri), condizioni praticate dagli istituti bancari, indicatori economici
- Si studiano: chi sono i concorrenti, quali prodotti offrono e con quali prezzi li commercializzano.
- Si individua il partner commerciale.
A questo punto si procede in questo modo:
- Si cerca di capire che dimensioni alla joint venture
- Si fissano gli investimenti che andranno fatti
- Si individuano i prodotti da commercializzare e i relativi prezzi
- Si identifica qual è il target di mercato da colpire
- Si valuta il capitale disponibile.
In questo caso vanno eventualmente verificati, oltre a quanto detto:
- Limitazioni al socio straniero di ricoprire cariche sociali specifiche
- Settori in cui sono ammessi o esclusi gli investimenti stranieri
- Limiti alle partecipazioni che un investitore straniero può detenere nella joint venture
- Vantaggi fiscali e minori oneri doganali per le nuove joint venture
- Normativa import/export in relazione alla joint venture.
Vanno determinati, tra gli altri punti:
- Obiettivi del contratto
- Gli step necessari per costituire la nuova società
- Le clausole che regolano il funzionamento degli organi sociali
- La durata
- Garanzie che i partner si rilasciano reciprocamente
- Clausola di non concorrenza.
Il contratto di appalto prevede che una parte (appaltatore) assuma il compimento di un’opera o l’erogazione di un servizio su incarico dato da un committente con un corrispettivo in denaro e previa organizzazione dei mezzi necessari. Questo tipo di contratto viene utilizzato nella costruzione di beni mobili o immobili e nella fornitura di servizi di assistenza, consulenza e vigilanza.
È importante tenere presente che:
- L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio senza l’autorizzazione del committente
- L’appaltatore deve fornire il materiale necessario a compiere l’opera
- L’appaltatore non può modificare il progetto senza l’autorizzazione del committente. Se queste variazioni sono necessarie e le parti non trovano un accordo, il giudice determinerà le variazioni da introdurre e i cambiamenti di prezzo. Inoltre, se si tratta di variazioni notevoli il committente può recedere dal contratto e, in questo caso, deve corrispondere un equo indennizzo
- L’appaltatore, se verifica la presenza di difetti della materia prima fornita che potrebbero compromettere la buona riuscita dell’opera, deve avvisare il committente
- L’appaltatore deve garantire per le difformità e i vizi dell’opera, tranne quando il committente ha accettato l’opera pur conoscendoli. La segnalazione da parte del committente deve avvenire entro 60 giorni dalla scoperta.
- Il committente può apportare modifiche al progetto se il loro ammontare non supera il sesto del prezzo complessivo convenuto.
- Il committente può controllare lo svolgimento dei lavori e verificarne lo stato a proprie spese. Qualora accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, il committente può fissare un termine entro cui l’appaltatore si deve conformare alle condizioni stabilite.
- Il committente può verificare l’opera prima di ricevere la consegna e appena l’appaltatore lo mette in condizioni di poter eseguire tale verifica.
- Sia committente che appaltatore possono chiedere una revisione del prezzo se si verificano cambiamenti nel costo dei materiali o della mano d’opera che portino a un aumento o a una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo concordato.
- Se per cause indipendenti e non previste dalle parti (geologiche, idriche e simili) che rendono più costosa la prestazione, l’appaltatore ha diritto a un equo compenso.
- Il committente può recedere dal contratto di appalto anche se l’opera è già in fase di esecuzione e la prestazione del servizio è attiva.
Con il contratto di transazione le parti si fanno reciproche concessioni per porre fine a una lite o prevenirne una che potrebbe sorgere. Le concessioni permettono di creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello oggetto della pretesa o contestazione.
Inoltre:
- La transazione stragiudiziale deve essere provata per iscritto
- Il contratto di transazione non può essere impugnato per causa di lesione
- Se una parte è consapevole della temerarietà della sua pretesa, l’altra può chiedere che l’atto transattivo venga annullato
- La transazione può essere annullata quando si riferisce a un contratto illecito, se è fatta sulla base di documenti falsi, se viene eseguita su una lite già decisa con una sentenza passata in giudicato, se si prova che una delle parti non ne aveva alcun diritto.
Questo contratto è uno strumento utile:
- Per la composizione delle liti attuali e future
- Per superare l’accertamento della ragione o del torto delle singole parti.
Nella transazione si fanno reciproche concessioni, nella rinuncia – invece – il titolare di un diritto vi rinuncia senza alcun corrispettivo.